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Associazione Italiana Calorimetria e Analisi Termica
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REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Contatti

Articolo 1

La quota ordinaria annuale di iscrizione viene fissata dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 2

La richiesta del pagamento delle quote è fatta per e-mail dal/la Tesoriere/a entro il mese di gennaio dell’anno di riferimento.

Una seconda richiesta è reiterata, sempre per e-mail, dal/la Tesoriere/a entro il successivo mese di febbraio a coloro non in regola con il pagamento. Sono considerati/e morosi/e coloro che non hanno versato la quota entro un mese dopo l’e-mail di sollecito.

I soci e le socie morosi/e non hanno il diritto al voto e non vengono conteggiati/e nei quorum stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.

Dopo due anni finanziari di morosità il nome del socio/a verrà depennato dall'elenco dei soci e delle socie. Si fa obbligo al Consiglio direttivo di comunicare all’interessato/a la cancellazione mediante e-mail.

I soci e le socie decaduti/e per morosità riacquistano la qualità di socio/a all'atto del versamento delle quote arretrate di due anni finanziari, oltre alla quota all'anno in corso. 

Articolo 3

Le domande di coloro che desiderano diventare soci o socie vengono vagliate dal Consiglio entro tre mesi dalla data di presentazione.

Articolo 4

L’Assemblea ordinaria dei soci e delle socie è convocata dal/la Presidente almeno una volta l’anno. L’avviso di convocazione deve pervenire agli interessati/e per e-mail almeno trenta giorni prima della data fissata.
L’Assemblea può riunirsi, oltre che in presenza, anche mediante piattaforme telematiche o in modalità mista.

Nell'anno di scadenza del triennio di carica del Consiglio direttivo il/la Presidente convoca un'Assemblea per la definizione delle candidature e per l'elezione delle cariche sociali relative al triennio successivo. In tale Assemblea vengono designati i candidati e le candidate per la Presidenza e per il Consiglio direttivo.

L'Assemblea dei soci e delle socie procede separatamente alla elezione del/la Presidente ed alla elezione del Consiglio direttivo quando esse sono concomitanti.

Per la designazione dei candidati/e alla carica di Presidente viene stilato un elenco di almeno due nomi di soci e socie proposte dal Consiglio direttivo oppure da almeno cinque soci e socie partecipanti. All’atto di votazione, ogni partecipante all'Assemblea può esprimere una sola preferenza tra i nominativi della lista dei candidati e delle candidate.

Per la designazione dei candidati/e alla carica di Consigliere/a, viene stilato un elenco di almeno dieci nomi di soci e socie proposti dal Consiglio direttivo o da almeno cinque soci e socie partecipanti. All’atto di votazione, ogni partecipante all'Assemblea può esprimere fino a due preferenze tra i nominativi della lista dei candidati e delle candidate.

Risulta eletto/a Presidente il candidato o la candidata che ha ottenuto il numero più alto di preferenze. In caso di parità tra due o più candidati/e si procederà al ballottaggio.

Risultano eletti/e Consiglieri/e i primi cinque candidati/e in ordine di graduatoria. In caso di parità tra due o più candidati/e si procede al ballottaggio.

Il Consiglio direttivo può cooptare nel suo seno sino ad un massimo di due soci/ie.

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a.

Il/La Presidente convoca il Consiglio direttivo ogni volta che ne ravvisi la necessità. L’avviso di convocazione deve pervenire agli/lle interessati/e per e-mail almeno una settimana prima della data fissata. Il Consiglio Direttivo può riunirsi, oltre che in presenza, anche mediante piattaforme telematiche o in modalità mista.

Articolo 5

Per il coordinamento di alcune attività scientifiche tecniche o didattiche, di rilevante interesse generale, quali ad esempio l'organizzazione di scuole, riunioni scientifiche, attività editoriali, etc., il Consiglio Direttivo può nominare apposite Commissioni, anche con l'eventuale partecipazione di non soci/ie.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare come invitati/e soci o socie in ragione di specifiche competenze.

Articolo 6

Modifiche del Regolamento, purché non in contrasto con le norme statutarie, possono essere proposte dal Consiglio Direttivo oppure da almeno il 10% dei soci e delle socie.

Nell'uno e nell'altro caso le modifiche dovranno essere approvate a maggioranza semplice dall'Assemblea dei soci e delle socie per la ratifica definitiva. Esse dovranno essere notificate ai soci e alle socie almeno trenta giorni prima dell’Assemblea che deve decidere in merito.

 

Registrato a Roma Uff. Atti Pubblici il 12.5.1979

 

Modificato dall'Assemblea dei soci del 21.12.2022 

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